Legge 12 Ottobre 1993, n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Art. 1. - Diritto di obiezione di coscienza
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono
all aviolenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2. - Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti
laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari
interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza,
non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli
interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione
animale.
Art. 3. - Modalità per l'esercizio del diritto
- L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione
della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
- Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza
al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività
o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello
stesso.
- La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata
in qualsiasi momento.
- In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di
coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della
struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di
sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
- Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti
il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre
un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale a norma della presente legge.
Art. 4. - Divieto di discriminazione
- Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato
di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
- I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano
lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito
delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle
che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica
e medesimo trattamento economico.
- Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa
la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista
la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro
l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano
attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento
dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità
del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.